EVASIONE FISCALE: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF DEI DIPENDENTI

EVASIONE FISCALE: OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF DEI DIPENDENTI

Fino al 28 Giugno 2024, il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali operate tramite i cedolini paga (150.000 euro annui), si considerava consumato alla scadenza di presentazione del mod. 770 dell’anno successivo (mediamente al 31 Ottobre dell’anno successivo).

Dal 29 Giugno il reato si considera consumato al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del mod. 770.

L’illecito non è più penalmente rilevante se, dopo aver ricevuto un avviso bonario, si presenti una domanda di rateazione.

 

Esempio: fino al 28 Giugno 2024, per le ritenute dell’anno 2022, il reato maturava al 1 Novembre 2023. Dal 29 Giugno, per le ritenute dell’anno 2022, il reato si considererà consumato al 1 Gennaio 2025 sempre ché non venga presentata una domanda di rateazione.

 

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